Apostasia

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Il termine apostasia (dal greco απο, apo, "lontano, distaccato", στασις, stasis, "restare") definisce l'abbandono formale della propria religione (in tale contesto si parlerà più propriamente di apostata della religione). In questo senso è irrilevante se a seguito di tale abbandono vi sia l'adesione a un'altra religione (conversione) oppure la scelta areligiosa o atea. In senso stretto, il termine è riferito alla rinuncia e alla critica della propria precedente religione. Una vecchia e più ristretta definizione di questo termine si riferiva ai cristiani battezzati che abbandonavano la loro fede.

Molte religioni considerano l'apostasia un vizio, una degenerazione della virtù della pietà nel senso che quando viene a mancare la pietà, l'apostasia ne è la conseguenza; spesso l'apostata viene fatto bersaglio di condanne spirituali (ad esempio la scomunica) o materiali ed è rifuggito dai membri del suo precedente gruppo religioso.

Indice

[modifica] Diritto internazionale

La Commissione delle Nazioni Unite per i Diritti Umani riconosce l'abbandono della propria religione come un diritto umano legalmente protetto dal Patto internazione sui diritti civili e politici poiché la libertà di avere o di adottare una religione o credo necessariamente implica la libertà di scegliere e il diritto di modificare il proprio credo o religione corrente con un altro o con un pensiero ateo.

L'articolo 18 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo recita: Ogni individuo ha il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell'insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell'osservanza dei riti.

Malgrado la carta dei diritti umani lo vieti in alcune nazioni l'apostasia è punita, talvolta è prevista anche la pena di morte.

«Il Comitato osserva che la libertà di avere o adottare una religione o credo implica necessariamente la libertà di scegliere una religione o un credo, incluso il diritto di rimpiazzare la propria attuale religione o credo con un'altra o di adottare una visione atea [...] L'Articolo 18.2 esclude la coercizione che danneggerebbe il diritto di avere o adottare una religione o un credo, incluso l'uso o la minaccia della forza fisica o delle sanzioni penali per costringere i credenti o i non-credenti ad aderire alle loro credenze religiose e congregazioni, ad abiurare la loro religione o credo o a convertirsi.»
(CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, Commento generale Nr. 22., 1993).

[modifica] L'apostasia nelle religioni

[modifica] Cristianesimo

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Apostasia (Bibbia).

Nel greco classico il sostantivo è usato per indicare una defezione politica, e il verbo è evidentemente usato in questo senso negli Atti degli Apostoli 5:37, a proposito di Giuda il galileo che si “trasse dietro” (apèstese, forma di afìstemi) dei seguaci. La Septuaginta greca usa il termine in Genesi 14:4, riferito a una ribellione del genere. Ma nelle Scritture greche cristiane viene usato principalmente per defezione religiosa: allontanamento da una giusta causa, dall’adorazione e dal servizio a Dio, e quindi abbandono di quanto prima professato e totale diserzione dai princìpi o dalla fede. I capi religiosi di Gerusalemme accusarono Paolo di Tarso di tale apostasia contro la Legge mosaica.

[modifica] Ebraismo

Nell'antichità gli israeliti erano continuamente spronati dai profeti inviati da Dio ad uscire dall'apostasia, pena il completo abbandono spirituale ed i danni conseguenti: un esempio lo si trova in Esodo 12:43, ripreso al numero 412 della lista delle 613 mitzvòt di Mosè Maimonide "L'apostata non mangia il pasto di Pesach".

[modifica] Islam

Exquisite-kfind.png Per approfondire, vedi la voce Ridda.

Nell'Islam l'apostasia non è ammessa e la ridda (termine per indicare l'apostasia) comporta l'applicazione di una delle pene-hadd (la parola hadd sta a indicare il "limite, confine" imposto da Allah all'operato umano) previste esplicitamente dal Corano.

Il murtadd (apostata) viene sanzionato con la pena capitale se l'atto non sia avvenuto per sfuggire alla morte o a un pericolo grave per sé o per i propri cari e se sia stato compiuto con la precisa intenzione ( niyya ) di abbandonare la "vera fede".

Al colpevole viene imposto un periodo di riflessione da compiere in stato di reclusione (le scuole giuridiche divergono circa la durata temporale, anche se l'orientamento è portato a concedere 3 giorni al reprobo) dopo la quale o si torna alla primitiva condizione di musulmano o si affronta la pena di morte.

Dalla pena è escluso chiunque si trovi in stato di insanità di mente, anche temporanea,[1] mentre la dottrina prevede un trattamento assai più lieve per la donna, per la quale non si indica in linea di massima un limite temporale per il suo possibile pentimento.

È da ricordare che, in alcuni paesi, ad esempio l'Afghanistan, la famiglia del coniuge dell'apostata ha in pratica il diritto di eseguire per suo conto la pretesa pena coranica di morte,[2] a salvaguardia dell'onore familiare così fortemente vilipeso, senza essere chiamato a renderne conto in giudizio.

[modifica] Note

  1. ^ Nel 2006, Abdul Rahman, un convertito afghano che aveva abbandonato l'Islam, abbracciando il Cristianesimo mentre lavorava in Germania, decise di pubblicizzare la sua conversione. La richiesta della corte innanzi alla quale fu tradotto fu quella della pena capitale, ma a causa delle pressioni internazionali e grazie all'opera dell'allora ministro degli Esteri Gianfranco Fini e dell'ambasciatore d'Italia Ettore Sequi, la Corte decise che l'apostata era mentalmente disadattato e che quindi non poteva essere perseguito. La provvidenziale ospitalità di un Paese occidentale che rimase anonimo[senza fonte] permise al governo di Kharza'i di uscire dalla situazione che si era venuta a creare, evitando di dar corso a una pena capitale che avrebbe suscitato vivacissime critiche nelle Potenze alleate che controllavano la sicurezza dell'Afghanistan messa a repentaglio dai Talebani e, dall'altra, di apparire come uno tiepido musulmano e troppo supinamente ligio alle direttive alleate agli occhi dell'opinione pubblica afghana, ancora fortemente attaccata ai valori tradizionali islamici, compresi quelli riguardanti il diritto penale.
  2. ^ In realtà il Corano si limita ad affermare che per gli apostati sarà riservata una dura punizione, ma puramente oltremondana: «vane saranno tutte le opere loro in questo e nell'altro mondo, e saran dannati al fuoco, dove rimarranno in eterno» (Cor., II:217); «...saranno empi...» (Cor., III:82); «La loro ricompensa sarà che essi si trarranno addosso la maledizione di Dio e degli angeli e degli uomini insieme» (Cor., III:87); «Coloro che han barattato l'infedeltà con la Fede, non faranno a Dio danno alcuno, ma avranno castigo cocente» Cor., III:177); «Noi gli volgeremo le spalle come egli le ha volte a Noi e lo farem bruciare nell'Inferno: quale tristo andare!» (Cor., IV:115); «Iddio non potrà più perdonarli né guidarli per una retta Via» (Cor., IV:137); «Guai, oggi, a coloro che hanno apostatato dalla vostra Religione: voi non temeteli, ma temete Me!» (Cor., V:3); «... e, senza dubbio alcuno, nell'altra Vita [gli apostati] saran perduti» (Cor., XVI:109). Sono stati gli uomini che, interpretando il corruccio divino, hanno deciso che la pena riservata ai reprobi "rinnegatori" dovesse essere quella capitale.

[modifica] Bibliografia

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