Scomunica
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La scomunica è un atto legale della chiesa cristiana che implica vari gradi di esclusione di un suo membro dalla comunità dei fedeli a causa di gravi e ostinate infrazioni alla morale e/o alla dottrina riconosciuta. Il termine scomunica appare per la prima volta in documenti ecclesiastici nel IV secolo. Nel XV secolo si comincia a fare una distinzione fra coloro che devono essere allontanati a causa di gravi errori (i vitandi), e quelli che possono essere tollerati (i tolerati, che dovevano essere solo rigidamente esclusi dai sacramenti). Questa distinzione è ancora in vigore nel Cattolicesimo.
Oltre che nelle chiese cristiane non cattoliche, qualcosa di simile alla scomunica (col nome di herem) risulta presente anche nell'ebraismo (es. Spinoza).
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[modifica] La scomunica nella Bibbia
La disciplina nella chiesa primitiva segue il modello israelita. Si confrontino, ad esempio, il triplice ammonimento rivolto a un fratello nella chiesa che trasgredisce gravemente le sue regole, in Matteo 18:15-17 e che si conforma alle pratiche del Giudaismo.
L'origine della scomunica in termini cristiani è normalmente ricondotta al detto di Gesù sul "legare e sciogliere" in Matteo 16:19 (rivolto a Pietro) e 18:18 (ai discepoli, cfr. Giovanni 20:23).
- "Io ti darò le chiavi del Regno dei Cieli; tutto ciò che legherai in Terra sarà legato nei Cieli, e tutto ciò che scioglierai in Terra sarà sciolto nei Cieli" (Matteo 16:19).
- "Io vi dico in verità che tutte le cose che legherete sulla Terra, saranno legate nel Cielo; e tutte le cose che scioglierete sulla Terra, saranno sciolte nel Cielo" (Matteo 18:18).
- "A chi perdonerete i peccati, saranno perdonati; a chi li riterrete, saranno ritenuti" (Giovanni 20:23).
Se questa legislazione fosse rilevante oppure meno nel tempo in cui scrivono gli apostoli, non c'è alcuna ragione (come alcuni affermano) di considerarla una invenzione post-pasquale. L'Apostolo Paolo prevede dei livelli di sanzioni disciplinari verso membri di chiesa che hanno commesso gravi infrazioni, varianti da privazioni a livello sociale a piena esclusione dalla comunità.
- "E se qualcuno non ubbidisce a ciò che diciamo in questa lettera, notatelo, e non abbiate relazione con lui, affinché si vergogni" (2 Tessalonicesi 3:14 e ss.)
- "Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi stessi" (1 Corinzi 5:13; cfr. v. 5).
- "Or se qualcuno è stato causa di tristezza, egli ha rattristato non tanto me quanto, in qualche misura, per non esagerare, tutti voi. Basta a quel tale la punizione inflittagli dalla maggioranza; quindi ora, al contrario, dovreste piuttosto perdonarlo e confortarlo, perché non abbia a rimanere oppresso da troppa tristezza. Perciò vi esorto a confermargli il vostro amore; poiché anche per questo vi ho scritto: per vedere alla prova se siete ubbidienti in ogni cosa. A chi voi perdonate qualcosa, perdono anch'io; perché anch'io quello che ho perdonato, se ho perdonato qualcosa, l'ho fatto per amor vostro, davanti a Cristo, affinché non siamo raggirati da satana; infatti non ignoriamo le sue macchinazioni" (2 Corinzi 2:5-11).
La punizione, in questo caso, era responsabilità dell'intera assemblea dei cristiani: "Nel nome del Signore Gesù, essendo insieme riuniti voi e lo spirito mio, con l'autorità del Signore nostro Gesù" (1 Corinzi 5:4). ed intesa per il bene sia del trasgressore che della chiesa (vv. 5_7; cfr. 1 Timoteo 1:19). Con la crescita della chiesa, sorge gradualmente il problema di chi abbia l'autorità di scomunicare (Cfr. 3 Giovanni 9ss).
Nella chiesa primitiva, la scomunica in quanto tale [("...ho deciso che quel tale sia consegnato a Satana" (1 Corinzi 5:5)] implicava l'isolamento completo dai fedeli.
| Per approfondire, vedi la voce Disciplina della chiesa. |
[modifica] Scomunica nella Chiesa cattolica romana
Nell'ambito del diritto canonico cattolico, la scomunica è la più grave delle pene che possa essere comminata a un battezzato: lo esclude dalla comunione dei fedeli e lo priva di tutti i diritti e i benefici derivanti dall'appartenenza alla Chiesa, in particolare quello di amministrare e ricevere i sacramenti.
La scomunica è una delle tre censure ecclesiastiche previste dal diritto canonico: le altre censure sono l'interdetto e la sospensione a divinis (quest'ultima può essere inflitta solo ai chierici). La scomunica può essere inflitta solo a una persona fisica, laica o ecclesiastica, non a enti e confraternite, e cessa con l'assoluzione che può e deve essere data non appena lo scomunicato si pente sinceramente della colpa commessa.
È tuttavia da notare che, per quanto la scomunica sia una pena di enorme gravità, è comminata dalla Chiesa avendo riguardo alla sola salus animae del battezzato[1]. Infatti, lo stato di peccato grave, di per se solo idoneo a dannarlo, se accompagnato a comunione sacrilega, aggraverebbe il suo stato di peccato. Inoltre, chi commette peccato grave, specie quelli per i quali è comminata la pena in discorso, è, di fatto, fuori dalla comunione con Cristo Gesù, ergo, scomunicato. Dunque, non si tratterebbe solamente di un provvedimento giuridico di particolare gravità, ma anche e soprattutto di una forma di tutela dell'anima del peccatore.
[modifica] Tipi di scomuniche
Anticamente esistevano vari gradi di scomunica, il "minore" o dei tolerati (tali persone erano comunque ammesse all'interno della comunità) e il "maggiore" per i vitandi (persone "da evitare", quindi escluse dalla comunità).
Oggi le scomuniche si definiscono latae sententiae se scaturiscono da un comportamento delittuoso in quanto tale e non è necessario che vengano esplicitamente comminate da un ente ecclesiastico: chi compie un certo atto si trova a essere scomunicato automaticamente. Si definiscono invece ferendae sententiae se non sono automatiche, ma devono essere inflitte da un organismo ecclesiale.
Esistono anche le scomuniche "riservate": infatti in genere una scomunica può essere tolta dal sacerdote durante una normale confessione; se però la scomunica è riservata al vescovo, può essere tolta solo da un vescovo o da un suo delegato; se è riservata alla Santa Sede, può essere tolta solo ricorrendo a essa (attraverso il competente ufficio della Curia romana, cioè la Penitenzieria apostolica). Naturalmente le scomuniche "riservate" sono quelle associate ai delitti più gravi.
Le scomuniche sono disciplinate dal Codice di diritto canonico ai canoni 1331 e 1364-1398.
[modifica] Scomuniche latae sententiae riservate alla Santa Sede
| Per approfondire, vedi la voce Latae sententiae. |
Viene scomunicato ipso facto e deve ricorrere alla Santa Sede:
- chiunque profana le specie consacrate (ostie) dell'Eucaristia, oppure le asporta dalla riserva eucaristica (Tabernacolo) o le conserva a scopo sacrilego (can. 1367), può essere anche assolto da un normale sacerdote, su delegazione dell'ordinario del luogo. Non si consideri scomunicato chi per una sola volta apra il tabernacolo e NON tocchi l'eucarestia per pregare. Il fatto va comunque confessato.
- chiunque usa violenza fisica contro il papa (can. 1370 §1)
- il sacerdote che in confessione assolve il proprio complice nel peccato contro il sesto dei dieci comandamenti. (can. 1378). Questa assoluzione, inoltre, è anche invalida (can. 977)
- il vescovo che consacra un altro vescovo senza mandato pontificio (can. 1382)
- il sacerdote che viola direttamente il sigillo sacramentale della confessione, cioè rende pubblica l'identità di un fedele e i suoi peccati (can. 1388)
- l'appartenente a logge massoniche.
- l'appartenente a gruppi o collegati al satanismo.
[modifica] Scomuniche latae sententiae non riservate alla Santa Sede
È scomunicato automaticamente:
- chi ricorre all'aborto ottenendo l'effetto voluto e chi procura tale aborto (can. 1398); attualmente la remissione di questa scomunica è stata riservata al vescovo, il quale può decidere se e quali sacerdoti hanno l'autorizzazione per rimetterla;
- chi è responsabile di apostasia, eresia e scisma (can. 1364 §1).
Anche la simonia o altri accordi condizionanti l'elezione del papa nel conclave, come stabilito dalla costituzione apostolica Universi dominici gregis, fanno incorrerere nella scomunica latae sententiae.
[modifica] Effetti
Prima della nascita degli stati di diritto, la scomunica aveva gravi effetti sullo scomunicato, anche volendo prescindere dalla sua aura religiosa: nella pratica era una "morte civile", lo scomunicato cioè perdeva qualsiasi diritto ed era alla mercé di chiunque avesse interesse a perseguirlo. Per esempio non poteva più richiedere il pagamento dei crediti, poteva essere derubato, ucciso e quant'altro, senza che i responsabili ne fossero incriminati, come se si trattasse di una sorta di "belva umana". Quindi chi subiva la scomunica, per contenerne gli effetti, doveva essere in una posizione sociale di alto livello per garantire la propria sicurezza nonostante il decadere formale di ogni suo diritto: se un imperatore poteva anche ignorare la scomunica, forte di un sostanziale potere militare, difficilmente la potevano tollerare a lungo i commercianti di una città scomunicata, soprattutto se intrattenevano rapporti con altre città e paesi.
[modifica] Celebri casi di scomunica
- Nel 731 il papa Gregorio II scomunicò gli iconoclasti.
- Nel 1054, quando si consumò lo scisma d'Oriente tra la Chiesa d'Occidente (cattolica) e Chiesa d'Oriente (ortodossa), il Papa (tramite i suoi inviati) e il Patriarca di Costantinopoli si scomunicarono a vicenda. Queste scomuniche vennero annullate soltanto nel 1964 in occasione dell'incontro tra il papa Paolo VI e il patriarca Atenagora I.
Soprattutto nel Medioevo, ma anche in epoca più recente, numerosi regnanti hanno subito la scomunica:
- nel 1076 l'imperatore Enrico IV fu scomunicato dal papa Gregorio VII, che egli a sua volta aveva dichiarato deposto, durante la cosiddetta lotta per le investiture. I principi tedeschi si ribellarono a Enrico, che fu costretto a umiliarsi davanti al Papa a Canossa per ottenere l'annullamento della scomunica.
- L'imperatore Federico II di Svevia fu scomunicato il 29 settembre 1227 perché continuava a rimandare la crociata che da bambino aveva promesso al Papa.
- Il 23 marzo 1228 il papa Gregorio IX conferma la scomunica di Federico II di Svevia. Il medesimo papa libera Federico II dalla scomunica il 28 agosto 1230.
- Quale seguito dell’occupazione di Ferrara da parte della Repubblica di Venezia, Clemente V emanò il 27 marzo 1309 la bolla "In omnem" con la quale anatemizzava la Serenissima e tutti i veneziani, dichiarandoli schiavi di chiunque li catturassero, testualmente: "Se, nel termine di 30 giorni, i Ferraresi non saranno lasciati liberi, il doge, i suoi consiglieri, tutti i Veneziani e tutti gli abitanti del dominio veneziano siano scomunicati e anche coloro che porteranno a Venezia vettovaglie o mercanzie d'ogni sorta o che compreranno qualcosa dai Veneziani. Il doge e i Veneziani non siano ammessi in giudizio come testimoni né possono far testamento; i loro figli non possono accedere a nessun beneficio ecclesiastico fino alla quarta generazione. I prelati e gli ecclesiastici di ogni grado nel raggio di dieci miglia da Venezia se ne allontanino entro dieci giorni pena la scomunica. Il doge e i consiglieri, i Veneziani tutti, se non obbediranno entro 30 giorni, siano servi di coloro che li cattureranno e i loro possedimenti siano di coloro che gli occuperanno".
- Il 31 marzo 1376 Papa Gregorio XI scomunicò Firenze, impegnata nella guerra degli Otto Santi; gravi furono le conseguenze per i mercanti fiorentini, a partire dal loro saccheggio e cacciata da Avignone quello stesso anno. Fu revocata nel 1378.
- Nel 1570, con la bolla “Regnans in Excelsis”, Pio V scomunicò e dichiarò deposta la regina Elisabetta I d'Inghilterra perché "eretica".
- Il re d'Italia Vittorio Emanuele II ricevette ben tre scomuniche dal papa Pio IX per la sua politica ostile alla Chiesa, che culminò nell'invasione e annessione dello Stato Pontificio al Regno d'Italia. Tuttavia, quando il re fu in punto di morte, Pio IX inviò un sacerdote a impartirgli l'assoluzione.
- Secondo il decreto del Santo Uffizio del 1 luglio 1949 (Scomunica ai comunisti) veniva dichiarato formalmente scomunicato chiunque, iscritto al partito comunista, abbracciava di fatto il materialismo ateo proposto dallo statuto del partito. La scomunica formalmente non è stata mai abolita[2] ma bensì e stata commutata da Giovanni XXIII durante la Concilio Vaticano II in latae sententiae a chi, per esempio, fa richiesta di non essere più considerato membro della Chiesa cattolica apostolica romana (Codex Iuris Canonici, can. 1364, § 1).
Scomuniche recenti che hanno avuto risonanza mediatica:
- il vescovo Marcel Lefebvre, fondatore di un gruppo tradizionalista "Fraternità Sacerdotale San Pio X" che rifiuta molte delle innovazioni introdotte dal Concilio Vaticano II, già sospeso a divinis nel 1976, nel 1988 è incorso nella scomunica latae sententiae per avere ordinato quattro vescovi senza il permesso del Papa. Tale scomunica è stata revocata nel 2009.
- il vescovo Emmanuel Milingo, postosi a capo di un movimento che propugna l'ordinazione di preti sposati e presa moglie lui stesso, nel 2006 è anch'egli incorso nella scomunica per aver ordinato dei vescovi senza permesso.
[modifica] La scomunica nelle chiese evangeliche
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La Riforma protestante chiama la Chiesa a una posizione più biblica al riguardo della Disciplina della chiesa, il che è la preoccupazione maggiore dei riformatori di seconda generazione come Martin Bucer e Giovanni Calvino. Calvino sosteneva che la disciplina, secondo la Parola del Signore, è "il migliore aiuto" della sana dottrina, dell'ordine e dell'unità della chiesa e che bandire i peccatori ostinati a non conformarsi allo standard della fede cristiana e i contumaci, significa esercitare una giurisdizione spirituale che il Signore di fatto ha accordato all'assemblea dei credenti. Per Giovanni Calvino la scomunica ha un triplice scopo: (1) che il nome di Dio non sia insultato da cristiani che conducono una vita vergognosa e viziosa; (2) che il buono ... non sia corrotto dalla costante comunicazione con l'empio; (3) "che il peccatore si vergogni e cominci a ravvedersi dalle sue turpitudini". Rammentando l'esempio dell'apostolo Paolo e dei padri della Chiesa, Calvino insiste a che sia l'intera assemblea dei credenti a testimoniare ad ogni scomunica.
Nell'ambito delle Chiese evangeliche moderne la scomunica formale è imposta molto raramente. I canoni riveduti attuali della Chiesa anglicana (1969) continuano a prevederla.
[modifica] La scomunica nelle congregazioni dei Testimoni di Geova
I Testimoni di Geova osservano rigidamente i precetti biblici in materia di scomunica, conosciuta nel loro gergo col termine "disassociazione". Le loro procedure di scomunica (o disassociazione) si basano su quanto San Paolo ordinò ai Corinzi: "Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello, ed è impudico o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro; con questi tali non dovete neanche mangiare insieme. Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate? Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi![3] Secondo questo passo, essi ritengono che sia autorizzato biblicamente comminare la scomunica (o disassociazione) verso chi, essendo battezzato Testimone di Geova, commette peccati di vario genere senza alcun ravvedimento.
Gli scomunicati (o disassociati) sono oggetto di un annuncio alla congregazione in cui si informa la comunità che il soggetto (nome e cognome) non è più un Testimone di Geova. Ciò comporta l'interdizione dei rapporti sociali con i precedenti confratelli, i quali negheranno non solo la convivialità ai pasti, ma anche il semplice saluto. La base di tale comportamento è tratta dall'epistola di San Giovanni: "Se qualcuno viene a voi e non porta questo insegnamento, non ricevetelo in casa e non salutatelo; poiché chi lo saluta partecipa alle sue opere perverse."[4].
Questo allontanamento sociale non preclude allo scomunicato (o disassociato) la frequentazione delle adunanze nella Sala del Regno né la via della riammissione futura quale membro della congregazione. È cura dei responsabili della congregazione visitare lo scomunicato (o disassociato) una volta l'anno per offrirgli disponibilità e assistenza nel percorso di rientro nella congregazione. Infatti la grande maggioranza di testimoni "disassociati" viene poi riammessa nella comunità, dopo il loro pentimento.
Da alcuni questa viene però vista come una morte sociale. La pratica è estesa anche a persone che, pur non trovandosi in contrasto con precetti religiosi, professino un orientamento omosessuale.
[modifica] Note
- ^ Libero Gerosa, "La scomunica è una pena? Saggio per una fondazione teologica del diritto penale canonico", Fribourg, 1984
- ^ Gianni Gennari, Comunismo, le ragioni della scomunica, pubblicato in Avvenire, 30 giugno 2009
- ^ 1 Corinti 5:11-13 (CEI)
- ^ 2 Giovanni 10,11 (CEI)
[modifica] Voci correlate
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[modifica] Collegamenti esterni
- Le pene e le altre punizioni: Codice di Diritto Canonico, cann. 1331–1340
- Le pene per i singoli delitti: Codice di Diritto Canonico, cann. 1364-1369, cann. 1370-1377, cann. 1378-1389, cann. 1390-1391, cann. 1392-1396, cann. 1397-1398.