Avvocato
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L'avvocato (dal latino advocatus, advoco = voco + ad chiamato a me) è quel professionista, solitamente laureato in discipline giuridiche e tipicamente, in base all'ordinamento nazionale, iscritto ad un ordine professionale, che è autorizzato a rappresentare, assistere e difendere una parte processuale, avanti a un giudice o in una controversia extragiudiziale, in forza di un mandato e dietro pagamento di un onorario. L'ordine di cui fa parte è definito ordine forense, in quanto anticamente l'avvocatura era fisicamente collocata nel Foro.
Indice |
[modifica] Origini storiche
La Gallia ebbe il privilegio di fornire alla Roma imperiale un gran numero di avvocati, nutricola causidicorum, così li chiama Giovenale. A Roma avevano principalmente una funzione civica e non venivano pagati.
Nel vigente ordinamento giuridico italiano sussiste una netta distinzione tra le controversie civili e le controversie penali. Le controversie civili generalmente hanno per oggetto l'accertamento di un diritto, quelle penali attengono all'accertamento della violazione di una legge penale incriminatrice, vale a dire la sussistenza di un reato.
[modifica] I soggetti dell'ordine forense nell'antica Roma
| Per approfondire, vedi la voce Categoria:Diritto romano. |
I soggetti dell'ordine forense sono:
- Il giureconsulto: Iuriconsultus (colui che è stato consultato in maniera di diritto). Era l'esperto del diritto, cioè il giurista; non teneva le orazioni. Era il soggetto da cui si recavano le parti; il giurista diceva questa frase: "Narrami il fatto e ti darò il diritto" (Da mihi factum dabo tibi jus). A proposito di giuristi, i più famosi nell'antichità furono:
- Paolo
- Gaio
- Modestino
- Ulpiano.
- Questi quattro famosi giuristi godevano di un diritto molto importante, lo Ius Publice Respondendi. Oggi i giuristi sono ancora gli esperti del diritto, ma il termine è passato a indicare i professori universitari delle Facoltà di Giurisprudenza.
- L'oratore: era colui che parlava nel processo, ma era necessaria la presenza del cliens (cliente), il titolare del diritto, dato che l'oratore non godeva della rappresentanza processuale. Inoltre l'oratore assisteva il cliente e non lo rappresentava.
- Il procuratore: è colui che agisce in nome e per conto di un soggetto, stipulando atti giuridici che vanno a incidere nella sfera giuridica di quel soggetto che gli ha conferito la procura. Questa è una definizione moderna, ma il procuratore era già presente anche a Roma.
- L'advocatus: erano gli amici influenti dei politici o dei familiari del cliente che si sedevano vicino a lui, potendo essere più di una persona. Nel nostro ordinamento giuridico l'avvocato è una persona che ha frequentato la facoltà di giurisprudenza e, dopo aver sostenuto l'esame di abilitazione, ha ottenuto l'iscrizione all'albo professionale.
[modifica] Il processo civile nell'antica Roma
Le parti di un processo odierno civile e quelle nell'antica Roma
Oggi:
- Gli attori = sono coloro che iniziano il processo
- Il convenuto = sono coloro che vengono chiamati in causa
Nell'antica Roma:
- Gli attori vengono chiamati Aulii Augerii
- I convenuti sono chiamati Numerii Negerii
Il processo:
- Le Legis actiones = erano previste dalle dodici tavole della legge. Inizialmente erano due:
- In rem Rei vindicatio: antico rito in cui si rivendicava una proprietà.
- In personam manus iniectio
- Il processo per formulas. Le fasi di questo tipo di processo erano principalmente due, a Roma:
- Fase in iure: le parti vanno davanti a un giureconsulto, gli espongono le richieste e lui ne valuta la fondatezza. Si dava infatti luogo alla c.d. "cognitio sommaria" della controversia. Tutta questa fase potrebbe essere riassunta nell'atto della "litis contestatio", ovverosia la "contestazione della lite", ove le parti si accordavano sul contenuto della formula e sulla nomina del giudice (o arbitro).
- Se le richieste non vengono trovate fondate, il giureconsulto invia le parti apud iudicem, seconda fase. Il Iudex può essere un magistrato o un arbitro scelto dalle parti stesse. Il compito è quello di confermare la fondatezza delle richieste di Aulo Augerio.
- Processo extra ordinem = inizialmente era nato per essere applicato fuori Roma. Per i cittadini romani si applicava il diritto ius civilis, mentre per gli abitanti di tutte le province di Roma si applicava il diritto ius gentium. Successivamente, nell'età imperiale, durante il principato di Augusto, venne applicato anche a Roma.
I vantaggi di tale processo erano:
- Questo processo è contumaciale (cioè le parti non sono presenti al dibattimento e sono rappresentate dal procuratore).
- La sentenza del giudice è esecutiva, cioè dotata di esecutività: ha la forza di essere applicata.
- C'erano gli apparitores, vale a dire coloro che potevano dare esecutività alla sentenza.
[modifica] L'avvocato nel Medioevo
Le leggi barbare, i capitolari di Carlo Magno e gli altri documenti che seguirono l'invasione, attestano che le funzioni di avvocato, continuarono a essere esercitate da molti d'origine gallica. Quelli che le svolgevano erano chiamati advocati, tutores, actores, causidici, clamatores, ecc.
Ma bisogna aspettare San Luigi, nel XIII secolo, per trovare un serio inquadramento di questa professione. In quell'epoca, c'erano avvocati presso tutti i tribunali, avvocati ufficiali, del parlamento, del prevosto di Parigi, della giustizia delle signorie, ecc...
Tuttavia, non si sa bene a quali condizioni si potesse essere avvocati allora. Beaumanoir ci dice solo che il balivo aveva il diritto di escludere dal suo tribunale gli individui che vi si presentavano senza avere le caratteristiche richieste dall'esercizio dell'avvocatura. Di più, un'ordinanza di Filippo il Bello, del 23 aprile 1299, ci conferma nella convinzione, con queste parole ad patrocinandum excommunicatos non recepiatis.
Gli ecclesiastici furono dapprima i soli avvocati, ma i laici fecero loro ben presto una indubbia concorrenza e finì che molti di loro rinunciarono sempre di più a questa professione, fino al Concilio Lateranense III, che vietò ai preti di esercitare ogni funzione giudiziaria presso i tribunali laici. Filippo il Bello, creò in favore degli avvocati, un ordine di cavalleria delle leggi, accordando loro tutti i diritti e tutte le distinzioni della cavalleria armata, sostituendo il titolo di maestro a quello di messere e monsignore.
Un editto del 1299 difendeva il diritto di scegliere e vendere i libri degli avvocati. Diverse ordinanze di San Luigi, Filippo l'Ardito, Filippo il Bello, invitavano gli avvocati alla cortesia, alla veracità, al disinteresse e, alla loro nomina, essi giuravano di osservare queste prescrizioni. Nessun avvocato che si fosse interessato di un affare poteva mai abbandonarlo.
Un'ordinanza di Filippo l'Ardito, pubblicata a Parigi il 23 ottobre 1274, prescrive agli avvocati di giurare sui santi evangeli, che non si sarebbero presi in carico che cause giuste, e che avrebbero subito abbandonato quelle che avessero scoperto essere malvagie e cattive, ordina inoltre che gli avvocati i quali non avessero prestato questo giuramento, fossero interdetti da ogni attività legata alla loro professione finché non l'avessero fatto.
Gli onorari erano fissati da ordinanze e proporzionali all'importanza del processo e all'abilità dell'avvocato, ma non potevano in alcun modo superare la somma di trenta tornesi. In caso di contestazioni decideva il giudice.
Gli avvocati avevano la barba rasa, la capigliatura lunga, che cadeva sulle spalle e sulla fronte. Parlavano coverto, ovvero in gergo stretto tra loro. Il loro modo di abbigliarsi non aveva nulla di particolare.
Quando il duello militare seguiva il duello giudiziario, accompagnavano sul terreno scelto per la sfida i loro clienti e li aiutavano, sia dando loro consigli, sia unendosi a loro per duellare. Tali erano gli avvocati nel XIII secolo. Nel XIV li troviamo divisi in consiliarii, proponentes, advocati novi.
Beaumanoir, nel capitolo V del suo libro in cui tratta degli avvocati, ci dà numerose e interessanti notizie su di loro e c'informa, per esempio, che esistevano avvocati, ovvero avvocati patrocinanti e avvocati che potevano solo dare consigli legali ai propri clienti. I primi, che sarebbero poi gli antichi avvocati, portavano una lunga sottana nera ricoperta da un mantello rosso scarlatto, foderato d'ermellino, rigonfio sui lati e trattenuto, sul petto da un grosso fermaglio o da una spilla.
I secondi, avevano sempre la sottana nera, ma vi portavano sopra un mantello bianco, giravano coi capelli tagliati e un copricapo. Non erano soltanto nobili, formavano un ordine nel quale venivano scelti i membri dell'amministrazione giudiziaria e del parlamento. Si era ammessi al giuramento, dietro la presentazione di un membro anziano, dopo due esami, uno di capacità, l'altro di moralità, e nell'ordine dopo qualche anno di frequentazione delle udienze in qualità di uditore esterno.
Ciascun avvocato era posto sotto la sorveglianza dei suoi colleghi e dei giudici che avevano su di lui il diritto di rimostranza e che potevano anche decretarne l'espulsione. Gli onorari erano ancora fissi come in precedenza. Fu in questo secolo che gli avvocati misero in vigore, in Francia la legge salica. La professione era ormai regolamentata, ma ulteriori disposizioni legislative tendevano a perfezionarne la normativa. Nel 1490, sotto Carlo VIII, apparve la prima ordinanza conosciuta che esigeva dall'aspirante avvocato, cinque anni di studio presso un'università e il titolo di laurea in utroque iure (diritto civile e canonico).
[modifica] La figura dell'avvocato nell'età moderna
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[modifica] L'avvocato nell'Ordinamento Italiano
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Nell'ordinamento italiano, la professione dell’avvocato è disciplinata dalle Disposizioni del Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578 e successive modifiche. Fra queste si segnala la Legge 24 febbraio 1997 n. 27 che ha soppresso la figura del Procuratore Legale.
Da alcuni viene contestata come corporativa sia la presenza dell'Ordine degli Avvocati, cioè dell'albo a cui devono essere obbligatoriamente iscritti gli avvocati sia l'obbligo di avvalersi di un avvocato anche per situazioni in cui l'assitenza dell'avvocato non sarebbe necessaria per utenti della giustizia particolarmente esperti: si pensi agli uffici legali delle grandi aziende ovvero a cittadini che, sebbene non avvocati, abbiano una buona preparazione giuridica (magari ben superiore al Giudice di pace che giudica della loro causa). Da costoro viene vista con preoccupazione una nuova proposta di legge sulla professione di avvocato che vede estendersi l'ambito di esclusiva competenza dell'avvocato anche a situazioni di mera consulenza ed all'obbligo dell'assistenza dell'avvocato anche in procedure di conciliazione non giudiziaria .
Attualmente, per essere abilitati all'esercizio dell'Avvocatura in Italia (salve le disposizioni di Convenzioni Internazionali) sono necessarie quattro condizioni, e cioè:
- essere laureati in giurisprudenza (la laurea quadriennale del vecchio ordinamento), o avere la laurea specialistica in giurisprudenza conseguita dopo la laurea in scienze giuridiche, oppure avere la laurea magistrale in giurisprudenza di durata quinquennale a ciclo unico,
- avere sostenuto con continuità e diligenza due anni di praticantato presso un Avvocato abilitato (la pratica viene attestata ogni sei mesi dal relativo Consiglio dell'ordine degli avvocati presso il quale si è iscritti, con la partecipazione per ogni semestre ad almeno 20 udienze civili e penali, e con deposito e discussione di quattro relazioni semestrali su argomenti di diritto trattati durante la pratica).
- essere in possesso del certificato di compiuta pratica rilasciato dal proprio Consiglio dell'Ordine.
- avere superato l'esame di abilitazione alla professione forense.
Nel dettaglio, con scadenza annuale viene emanato dal Ministero della Giustizia un bando per l'abilitazione professionale all'esercizio della professione di avvocato che stabilisce modalità e requisiti per poter partecipare al concorso: compiuti i due anni di pratica si presenta domanda presso la Corte d'Appello nel cui distretto si trova il circondario di tribunale nel cui ambito si è iscritti.
Le prove dell'esame consistono in tre prove scritte e in una prova orale (con il principio della compensazione). Gli scritti si svolgono nel mese di dicembre e consistono in un parere motivato di diritto civile (due tracce a scelta), un parere motivato di diritto penale (2 tracce a scelta), e un atto giudiziario (a scelta tra le materie di diritto civile, penale o amministrativo).
Per il superamento della prova scritta è necessario ottenere almeno 90 punti complessivi su 150: i risultati vengono pubblicati presso la Corte d'Appello. Dopo almeno 30 giorni dai risultati inizia il primo appello orale, cui fa seguito un ulteriore appello. La prova orale consiste in un esame concernente sei materie a scelta tra le seguenti: diritto civile, diritto costituzionale, diritto commerciale, diritto tributario, diritto del lavoro, diritto amministrativo, diritto comunitario, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto internazionale privato, diritto ecclesiastico, deontologia forense. La scelta delle materie è libera, con l'eccezione relativa all'obbligo di presentare almeno una delle due materie processuali (civile o penale) e la conoscenza dei fondamenti di deontologia forense. Per il superamento della prova orale - dove si può riportare una sola bocciatura per materia e non in deontologia - si richiede un risultato di almeno 180 punti su 300 (tra la prova scritta e quella orale ne consegue che il voto varia da 270 a 450).
L'attestazione di superamento dell'esame è titolo per richiedere l'iscrizione nell'Albo degli Avvocati tenuto dal Consiglio dell'Ordine competente per il circondario nel quale si intende eleggere il domicilio professionale. Il Consiglio dell'Ordine delibera favorevolmente dopo aver valutato la sussistenza dei requisiti di Legge per l'iscrizione nonché l'insussistenza attuale delle incompatibilità previste ex art. 3 Regio Decreto 27 novembre 1933 n. 1578. L'iscrizione all'Albo è seguita da un giuramento reso in pubblica udienza dinanzi alla Corte d'appello. Solo a seguito di tale giuramento è consentito l'uso del titolo di avvocato e il pieno esercizio delle professione. L’avvocato può patrocinare avanti tutte le giurisdizioni nel territorio della Repubblica Italiana. Peraltro per patrocinare avanti alcune corti (le cosiddette giurisdizioni superiori: Corte Costituzionale, Corte Suprema di Cassazione, Consiglio di Stato, Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche) è necessario essere iscritti nell'elenco degli Avvocati abilitati al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Condizione necessaria per tale abilitazione è l'aver esercitato con continuità e lodevolmente la professione forense per almeno 12 anni di attività come Avvocato (in precedenza si richiedevano sei anni come procuratore legale e 8 come avvocato), la domanda per l'iscrizione deve essere indirizzata al Consiglio Nazionale Forense. In alternativa è possibile ottenere l'iscrizione nell'elenco speciale superando, dopo cinque anni di esercizio della professione, un ulteriore esame di abilitazione avente a oggetto una prova scritta relativa a un ricorso in Cassazione (penale o civile), e un colloquio orale.
In punto di disciplina professionale l’avvocato è soggetto alla vigilanza del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati presso cui è iscritto, che è territorialmente competente in relazione a un eventuale procedimento disciplinare. Ove la mancanza disciplinare sia stata commessa nel circondario di un Tribunale differente da quello di appartenenza, sussiste la competenza concorrente del Consiglio dell'Ordine del luogo della commessa violazione. L’avvocato cui il competente Consiglio dell'Ordine abbia inflitto una sanzione disciplinare può proporre gravame contro la stessa al Consiglio Nazionale Forense, deducendo sia in punto merito che in via di Diritto. Avverso la decisione del Consiglio Nazionale Forense, che riveste natura di Provvedimento Giurisdizionale, ove la stessa sia sfavorevole, potrà essere esperito Ricorso alla Suprema Corte di Cassazione. L'art. 3 del Regio Decreto 27 novembre 1933 indica tassativamente le incompatibilità per l'esercizio della Professione Forense. L’avvocato è tenuto all'osservanza del segreto professionale in forma anche più rigorosa che altri professionisti. Ai sensi dell'art. 13 Regio Decreto 27 novembre 1933 l’avvocato non può essere obbligato a deporre nei Giudizi di qualunque specie su ciò che sia stato loro confidato ovvero di cui abbiano avuto conoscenza in ragione del suo ufficio. L'art. 200 del Codice Procedura Penale vigente ha confermato il vincolo del segreto professionale, mentre l'art. 334 bis esonera il Difensore dall'obbligo di denuncia (cui i privati sono tenuti ex art. 364 C.P. nel caso vengano a conoscenza di un Delitto contro la personalità dello Stato punito colla pena dell'ergastolo) dei Reati di cui sia venuti a conoscenza in occasione della propria attività professionale. L'art. 103 del codice di procedura penale fissa alcune garanzie a salvaguardia della libertà del difensore: le ispezioni e le perquisizioni presso gli studi dei difensori possono essere consentite solamente allorché il legale rivesta qualità d'imputato (rectius d'indagato, la formulazione del codice non è esatta) ovvero per rilevare tracce o altri effetti materiali del reato. In caso perquisizione, ispezione ovvero sequestro deve esserne avvisato (sotto comminatoria di nullità) il Consiglio dell'Ordine cui appartiene l’avvocato, affinché possa presenziare il Presidente ovvero un Consigliere. Si rappresenta altresì che l’avvocato è deontologicamente tenuto ad assicurarsi sulla propria responsabilità professionale e aggiornarsi costantemente sulla Legislazione e la Giurisprudenza. Nei procedimenti avanti il giudice civile la parte può stare in giudizio personalmente avanti il giudice di pace allorché il valore della causa non ecceda gli euro 516,46, in caso contrario è necessaria l'assistenza di un difensore, salvo che il giudice di pace, in considerazione della natura e dell'entità della causa, non autorizzi con decreto la parte a stare in giudizio personalmente (art. 82 codice di procedura civile; nei fatti, anche per persone con buona preparazione giuridica è ben difficile che venga concessa tale autorizzazione, come del resto è ben raro che il Giudice di pace autorizzi persona non iscritta all'Albo degli Avvocati o a quello dei praticanti avvocati abilitati ad assumere la difesa, anche se ciò sarebbe consentito dal Codice di Procedura civile. Negli altri casi (cioè davanti a tutti gli altri giudici) è necessaria l'assistenza del difensore. Ove il giudizio sia avanti alla Corte di Cassazione, il difensore deve essere un Avvocato abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori. Allorché la parte ovvero il suo rappresentante abbia la qualità necessaria a esercitare con procura l'ufficio di difensore presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore (art. 86 codice di procedura civile. Nei procedimenti penali è invece obbligatoria l'assistenza e difesa a mezzo di un difensore (abilitato al patrocinio avanti al giudice competente per il reato per cui si procede) per chi rivesta qualità d'indagato ovvero di imputato. Non è ammessa autodifesa se non nei limiti e nelle forme preveduti dal codice di procedura penale (esempio: dichiarazioni spontanee, presentazione d'impugnazione personalmente da parte dell'imputato. Nel caso l'indagato ovvero imputato non intenda nominare un difensore, ne verrà nominato uno d'ufficio ex art. 97 codice procedura penale dall'Autorità Giudiziaria procedente che lo sceglierà fra i difensori iscritti in un apposito elenco. Nei giudizi penali avanti alla Corte di Cassazione, qualora l'imputato sia privo di difensore ovvero questi non sia abilitato al patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, il presidente del collegio provvede a nominare ex art. 613 del codice di procedura un difensore che abbia tale abilitazione. Il difensore d'ufficio ha i medesimi obblighi e doveri del difensore fiduciario e deve essere retribuito dall'assistito, salvo che lo stesso non sia stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Da rilevare che l'art. 99 del codice di procedura penale estende al difensore tutte le facoltà e i diritti riconosciuti dalla legge all'imputato (salvo quelli personalmente riservati a quest'ultimo). La medesima disposizione prevede che l'imputato possa, con espressa dichiarazione contraria, togliere effetto a un atto del difensore, prima che sull'atto stesso sia intervenuto un provvedimento del giudice. L'opera dell’avvocato ha natura di lavoro autonomo in quanto esercizio di una professione intellettuale. Dal che conseguono importanti effetti giuridici: al di là dell'organizzazione, del numero di collaboratori, sostituti o associati nonché del fatturato dello studio, l’avvocato non riveste qualità d'imprenditore e la sua non è attività d'impresa. Di tal che l’avvocato non può essere soggetto a fallimento in relazione a debiti contratti nell’esercizio della professione. La responsabilità dell’avvocato è conseguente a un'obbligazione di mezzi e non di risultato. In altre parole: è tenuto a prestare l'opera con la massima diligenza e secondo la migliore scienza del momento ma oltre a questo non può rispondere del mancato conseguimento del risultato desiderato dal suo patrocinato. La normativa è diversa negli altri stati della Comunità Europea, i cui avvocati sono autorizzati ad esercitare in Italia; ad esempio in Spagna non è richiesto il superamento di alcun esame di abilitazione, per cui laureati italiani che non sono riusciti a superare l'esame in Italia o non hanno potuto effettuare la prescritta pratica professionale preventiva all'esame, si sono iscritti in Spagna. In Gran Bretagna gli avvocati sono pochissimi ed a numero chiuso, ma l'iscrizione all'Albo è necessaria solo per comparire avanti le Corti Superiori; contrariamente a quanto avviene in Italia l'avvocato britannico può delegare tutti gli altri compiti a persone di propria fiducia (di regola aspiranti avvocati) che operano a suo nome e per suo conto; di fatto si favorisce la formazione di studi molto numerosi in cui operano solo pochi avvocati iscritti all'albo e tutta una serie di professionisti che operano solo su delega dei titolari dello studio; ma i maggiori studi (anche con molte centinaia di professionisti) si trovano negli USA, ove non vi è il numero chiuso, ma in cui il sistema di "common law" dà una enorme importanza alla giurisprudenza e richiede la formazione di molti super specialisti per ogni branca del diritto. In Italia (soprattutto a Roma e nel Sud dell'Italia) il numero degli avvocati è spropositato e non ha eguali né nella Comunità Europea né nel mondo, come non ha eguali la lunghezza dei processi sia civili che penali (solo pochi raffronti con qualche paese dell'Africa nera); l'opinione pubblica vede un nesso tra le due situazioni, anche se in verità non vi è alcun nesso. L'effetto vero del gran numero di avvocati è che, nonostante pratichino magari tariffe concorrenziali, molti avvocati fanno fatica a ritrarre un dignitoso reddito dalla preofessione per scarsità di clienti, che magari preferiscono rivolgersi agli studi più noti, in cui talvolta operano anche giovani avvocati o praticanti avvocati sottopagati e che pure svolgono magari buona parte del lavoro di preparazione dei processi.
[modifica] Il Praticante avvocato
Il praticante avvocato - dopo un anno di pratica e previo il sostenimento di un colloquio presso il consiglio dell'ordine in cui è iscritto - a sua richiesta è ammesso all'esercizio limitato della professione di fronte ai tribunali in composizione monocratica e agli uffici del giudice di pace compresi nel Distretto della propria Corte di Appello ove si svolge la pratica, ma solo per cause civili di valore non superiore a euro 25.822,54 ed eccezion fatta per determinate materie (per esempio, lo status personae) e per cause penali a citazione diretta in giudizio: vale a dire le ex cause pretorili la cui cognizione è attualmente devoluta al Tribunale in composizione monocratica ovvero al giudice di pace. L'abilitazione del praticante ha una durata di 6 anni, che si computano a partire dal compimento del primo anno e non dal colloquio. Il praticante, che nel frattempo non abbia superato l'esame, decade dall'abilitazione (fatta salva la possibilità comunque di continuare a sostenere l'esame).
Oltre che dalle norme dell'ordinamento forense, l'attività del praticante abilitato al patrocinio è disciplinata dagli artt. 2229-2238 del codice civile relativi alla professioni intellettuali. Il praticante abilitato non risponde dei danni all'assistito allorché la prestazione richieda la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, salvi i casi di dolo o colpa grave da parte del professionista. In altre parole esiste obbligazione di mezzi e non di risultato. Il praticante abilitato può, sotto la personale responsabilità, avvalersi di sostituti e/o ausiliari ai sensi dell'art. 2232 del codice civile e, più in particolare, degli artt. 102 del codice di procedura penale. Prudenza esige che il praticante abilitato che tratti cause di un certo impegno ovvero abbia un rilevante fatturato si assicuri sulla responsabilità professionale.
[modifica] Avvocato Ecclesiastico
Sono gli avvocati che si occupano della difesa presso i tribunali ecclesiastici della Chiesa Cattolica, tipicamente nelle cause di nullità matrimoniale. Per arrivare a essere avvocato ecclesiastico occorre la laurea in diritto canonico, con corso di durata quinquennale, presso una Pontificia Università e successivamente frequentare un tirocinio di tre anni presso la Rota Romana (ex Sacra Rota), che è l'organo di vertice della giustizia ecclesiastica, dove le cause sono trattate in latino, e infine superare un esame di abilitazione che non può essere dato più di due volte. Per questo corso di studi non ha alcun valore il possesso di una precedente laurea in giurisprudenza italiana e neppure l'abilitazione come avvocato italiano.
Le tariffe di questi avvocati in Italia sono stabilite dalla Conferenza Episcopale Italiana e pubblicate sul sito della stessa digitando la parola "tribunali" nel motore di ricerca interno. Nel processo ecclesiastico esiste il gratuito patrocinio per i non abbienti. L'elenco degli avvocati è disponibile presso la segreteria di ciascun tribunale ecclesiastico.
[modifica] Altri progetti
Wikisource contiene opere originali redatte da avvocati
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Wikizionario contiene la voce di dizionario «avvocato»
[modifica] Collegamenti esterni
- Consiglio Nazionale Forense
- Avvocati sul sito del Ministero della Giustizia
- Cassa Nazionale di previdenza e assistenza Forense - istituto previdenziale degli avvocati