Azione collettiva
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Un'azione collettiva (negli Stati Uniti d'America conosciuta come class action), è un'azione legale condotta da uno o più soggetti che, membri della classe, chiedono che la soluzione di una questione comune di fatto o di diritto avvenga con effetti super partes per tutti i componenti presenti e futuri della classe. Gli altri soggetti della medesima possono chiedere di non avvantaggiarsi dell'azione altrui (esperendone una propria) esercitando l'opt-out right, oppure possono rimanere inerti avvantaggiandosi dell'attività processuale altrui che avviene sulla base del modello rappresentativo. Con l'azione collettiva si possono anche esercitare pretese risarcitorie, ad esempio nei casi di illecito plurioffensivo, ma lo strumento oltre alle funzioni di deterrenza realizza anche vantaggi di economia processuale e di riduzione della spesa pubblica.
L'azione collettiva è il modo migliore con cui i cittadini possono essere tutelati e risarciti dai torti delle aziende e delle multinazionali, in quanto la relativa sentenza favorevole avrà poi effetto o potrà essere fatta valere da tutti i soggetti che si trovino nell'identica situazione dell'attore.
La particolarità del modello statunitense di tutela dei consumatori si incentra soprattutto su due aspetti: la possibilità di ricorrere ad una azione collettiva a fini risarcitori e quella di ottenere i cosiddetti danni punitivi. È un meccanismo processuale che consente di estendere i rimedi concessi a chi abbia agito in giudizio ed abbia ottenuto riconoscimento delle proprie pretese a tutti gli appartenenti alla medesima categoria di soggetti che non si siano attivati. L'azione collettiva nasce dall'esigenza di consentire, per ragioni di giustizia, di economia processuale e di certezza del diritto, a chi si trovi in una determinata situazione di beneficiare dei rimedi che altri, avendo agito in giudizio ed essendo risultati vittoriosi, possono esercitare nei confronti del convenuto.
L'azione collettiva deve conciliarsi col diritto di difesa del singolo cittadino. Nel diritto statunitense il ricorrente deve essere informato del suo diritto di non aderire all'azione collettiva in tutte le fasi del procedimento, dall'avvio alla sentenza. Qualora il risarcimento risultasse penalizzante, il ricorrente conserva il diritto di rifiutare e intraprendere un'azione individuale.
Diversamente, la class action potrebbe essere strumentalizzata da ricorrenti che, promuovendo l'azione per primi in accordo alla controparte, accettano risarcimenti o transazioni di minimo importo, vincolanti anche per gli altri ricorrenti.
Nella legislazione italiana, una volta che è stata promossa l'azione collettiva, analogo procedimento non può essere promosso da altri soggetti in nessuna sede giurisdizionale. Dopo un esito negativo, non è possibile l'avvio di un'analoga causa collettiva, fatto salvo il diritto di appello dei ricorrenti, singolarmente o proseguendo la class action.
Indice |
[modifica] Europa
In Europa le azioni collettive guadagnano sempre maggiore popolarità. La direttiva 98/27/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio Europeo del 19-5-98 relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi del consumatori nell'Unione Europea stabilisce che enti legittimati, quali ad esempio associazioni dei consumatori o autorità pubbliche indipendenti, sono autorizzate ad agire in giudizio per conto di un gruppo di persone danneggiate dalla condotta del convenuto. Esistono poi differenze tra gli Stati europei nel dotarsi di una legislazione particolare[1].
[modifica] Italia
[modifica] XIV Legislatura
Il primo tentativo del Parlamento italiano di tutelare collettivamente i consumatori avvenne durante la XIV legislatura (maggio 2001 - aprile 2006) con il progetto di legge ad iniziativa parlamentare C. 3838 a firma dell'Onorevole Bonito (Democratici di Sinistra-L'Ulivo) e altri. Il progetto di legge non si prefiggeva di istituire la figura giuridica delle azioni collettive, ma si limitava a modificare un articolo della legge n. 281 del 30 luglio 1998 per prevedere «il risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi [...] che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti». Nonostante l'impalpabilità dell'intervento legislativo e la sua approvazione pressoché all'unanimità da parte della Camera dei Deputati il 21 luglio 2004 (votanti 445, favorevoli 437, contrari 8, astenuti 1) l'iter parlamentare si arenò al Senato, dove non fu nemmeno avviato l'esame da parte delle commissioni competenti di Giustizia e Industria-Commercio-Turismo. Il progetto prevedeva, all'articolo 2, la legittimazione attiva oltre alle associazioni di consumatori del Cncu, anche alle associazioni di investitori.
[modifica] XV Legislatura
Presso la II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati sono all'esame vari progetti e disegni di legge atti ad introdurre nell'ordinamento giuridico italiano l'azione collettiva risarcitoria a tutela di consumatori ed utenti. Analizzando i testi in esame è possibile suddividere le proposte parlamentari in due tipologie distinte: disegni di legge (DDL) del Governo e simili e proposte di legge (PDL) concorrenti.
DDL del Governo e simili:
- DDL C. 1495[2] a firma Ministri Pierluigi Bersani, Clemente Mastella e Tommaso Padoa-Schioppa
- PDL C. 1289[3] a firma Onorevole Alessandro Maran (L'Ulivo) e altri
- PDL C. 1662[4] a firma Onorevole Enrico Buemi (Rosa nel Pugno) e altri
- PDL C. 1883[5] a firma Onorevole Silvio Crapolicchio (Pdci) e altri
Oltre al disegno di legge C. 1495 a firma dei ministri Bersani, Mastella e Padoa Schioppa presentato il 27 luglio 2006 dal Governo Prodi si sono aggiunti altri progetti di legge ad iniziativa parlamentare a firma Maran (1289), Buemi (1662) e Crapolicchio (1883). Queste proposte per l'introduzione delle azioni collettive nell'ordinamento italiano prevedono l'inserimento di un nuovo articolo, il 140 bis, all'interno del Codice del consumo, d. lgs. 6 settembre 2005 n. 206. Tutti questi disegni di Legge, pur dichiarando di ispirarsi al testo approvato alla Camera nella precedente legislatura, da un lato ampliano l'ambito di applicazione agli illeciti extracontrattuali non prettamente consumeristici (e non precedentemente previsti), dall'altro omettono di prevedere la legittimazione attiva a favore delle associazioni di investitori, motivo per cui il Sindacato Italiano per la Tutela dell'Investimento e del risparmio (SITI) si è fatto sin dal luglio 2006 promotore di un coordinamento delle associazioni esponenziali di tutela di interessi collettivi specifici escluse dal DDL 1495 Bersani sulla class action[6].
PDL concorrenti:
- PDL C. 1330[7] a firma Onorevole Fabris (Pop-UDEUR) e altri
- PDL C. 1443[8] a firma Onorevole Poretti-Onorevole Capezzone (Rosa nel Pugno)
- PDL C. 1834[9] a firma Onorevole Pedica (Italia dei valori)
- PDL C. 1882[10] a firma Onorevole Grillini (L'Ulivo) e altri
I PDL Fabris (1330), Poretti-Capezzone (1443), Pedica (1834) e Grillini (1882) da un lato considerano insufficiente limitare la legiferazione per le azioni collettive all'interno di un unico articolo proponendo una legge ad hoc, dall'altro lato attingono maggiori elementi dalla legislazione statunitense che la proposta governativa omette. Queste proposte sono considerate più coerenti sia da numerose associazioni per la difesa dei diritti di investitori e di consumatori come SITI, ADUC, SOS UTENTI, sia da numerose organizzazioni extraparlamentari (come i meetup di Beppe Grillo). Numerose petizioni popolari, e tra queste quella del Coordinamento promosso dal SITI[6] chiedono al Governo di promulgare una legge che rispetti il diritto di ogni cittadino di adire vie legali tramite class action e di non riservare questo diritto ai soli enti riconosciuti dal Governo, come invece prevede il DDL governativo.
Attualmente tutte le proposte sono all'esame della II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati che ha svolto l'iter preliminare della presentazione dei PDL a cura del relatore Onorevole Alessandro Maran (L'Ulivo) e una serie di audizioni informali di varie associazioni rappresentanti consumatori (ADOC, ADUC, SITI, ADICONSUM, ADUSBEF, ecc.) e soggetti del mondo economico (Confindustria, FederFarma, ANIA, ecc.). I deputati dell'opposizione non hanno né presentato un proprio progetto di legge, né risultano co-firmatari dei PDL esistenti. Nel corso della discussione al Senato della Repubblica della legge finanziaria per il 2008, il 15 novembre 2007, è stato approvato l'emendamento 53.0.200 (testo 3), a firma dei senatori Manzione e Bordon, che introduce per la prima volta la class action nell'ordinamento giuridico italiano. La disciplina dell'azione collettiva risarcitoria a tutela degli interessi dei consumatori acquisterà efficacia a partire dall'1 luglio 2009.
[modifica] Comparazione delle proposte
È possibile confrontare le proposte che introdurrebbero le azioni collettive attraverso un articolo aggiuntivo al Codice del consumo suddividendole tra quella governativa e i progetti di legge che propongono una legge a se stante.
Di seguito, con "Governo" si intendono i DDL 1495 e i PDL 1298, 1662 e 1883, mentre con "Concorrenti" si intendono i PDL 1330, 1443, 1834 e 1882.
- Governo: viene aggiunto un articolo (140-bis) all'interno del Codice del consumo.
- Concorrenti: prevedono un complesso di norme autonome che disciplinano l'azione collettiva.
Legittimazione ad agire:
- Governo: riservata alle associazioni di consumatori iscritte alla CNCU, alle associazioni professionali ed alle camere di commercio.
- Concorrenti: chiunque ha un interesse può fare istanza per l'avvio di un'azione collettiva, comprese le associazioni di consumatori. La legittimazione potrebbe essere riformulata come una limitazione delle materie che possano essere oggetto di class action, non delle persone fisiche e giuridiche aventi titolo per farlo. Nell'ordinamento statunitense la class action è ammessa anche per qualsiasi richiesta di risarcimento danni, in particolare anche per le cause del lavoro.
- Governo: dopo una eventuale vittoria dell'azione collettiva, i singoli aventi diritto debbono intraprendere un'azione legale individuale (stragiudiziale, prima, e giudiziale in caso di esito negativo della prima).
- Concorrenti: è previsto un meccanismo di rimborso automatico di tutti gli aventi diritto che ne fanno richiesta grazie all'introduzione di un curatore amministrativo dell'azione collettiva.
- Governo: sono incentivate le transazioni (sia per l'azione collettiva che per il risarcimento individuale). Per la classe, il potere di transare è delegato totalmente al soggetto che avvia l'azione collettiva.
- Concorrenti: L'eventuale transazione è soggetta all'approvazione dei soggetti che si sono iscritti all'azione collettiva.
Azioni collettive concorrenti
- Governo: non viene disciplinata l'ipotesi della presentazione di una pluralità di istanze di avvio di azioni collettive per i medesimi fatti.
- Concorrenti: si disciplinano le eventuali azioni collettive concorrenti privilegiando in particolare la qualità delle argomentazioni presentate e la totale assenza di conflitti d'interessi fra il promotore e classe.
- Governo: non previsto.
- Concorrenti: su richiesta del promotore dell'azione il giudice può condannare il convenuto al pagamento di un danno maggiore rispetto al danno emergente e lucro cessante nella misura dell'eventuale maggior vantaggio economico realizzato grazie all'illecito plurioffensivo.
- Governo: non previsto.
- Concorrenti: la diffusione di messaggi pubblicitari ingannevoli, accertata dall'autorità competente, rende nullo il contratto nei confronti di tutti i soggetti appartenenti alla classe che lo abbiano sottoscritto nel periodo di diffusione del messaggio pubblicitario ingannevole.
[modifica] Note
- ^ Class action:dalle origini ad oggi
- ^ DDL GOVERNO C. 1495
- ^ PDL Maran C. 1289
- ^ PDL Buemi C. 1662
- ^ PDL Crapolicchio C. 1883
- ^ a b Petizione per l'introduzione di correttivi alla Legge sulla Class Action
- ^ PDL Fabris C. 1330
- ^ PDL Poretti-Capezzone C. 1443
- ^ PDL Pedica C. 1834
- ^ PDL Grillini C. 1882
[modifica] Bibliografia
- Fava P., "L'importabilità delle class actions in Italia", in Contratto e Impresa 1/2004
- Fava P., "Class actions all'italiana: Paese che vai, usanza che trovi", l'esperienza dei principali ordinamenti giuridici stranieri e le proposte A.A.C.C. n. 3838 e n. 3839), in Corriere Giuridico 3/2004
- Fava P., "Class actions tra efficientismo processuale, aumento di competitività e risparmio di spesa", esame di un contenzioso seriale concreto (le SU sul rapporto tra indennità di amministrazione e tredicesima), in Corriere Giuridico del 2006, pag.535
- Fava P., "Indennità di amministrazione e tredicesima: il "no secco" delle Sezioni Unite", caso pratico per valutare le potenzialità delle azioni rappresentative nel contenzioso seriale italiano, Rassegna Avvocatura dello Stato 2005
- Fava P., "Punitive Damages e ordine pubblico: la Cassazione blocca lo sbarco", Corriere Giuridico 4/2007
- Tedioli F., "La class action all'italiana: alcuni spunti critici in attesa del preannunciato intervento di restyling", Obbligazioni e contratti 10/2008, pag.831-844
- Tedioli F., "Class action all'italiana atto secondo: un cantiere ancora aperto", "Obbligazioni e Contratti" 12/2009, p. 998 – 1007