Falso in bilancio

Da Wikipedia, l'enciclopedia libera.

Il falso in bilancio è un reato, contemplato in Italia agli articoli 2621 e 2622 (e, in passato, anche il 2623, poi abrogato) del codice civile (Libro quinto, Titolo XI, Capo I).

[modifica] Testo (in vigore) dell'art. 2621 : False comunicazioni sociali

- Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi terzo e quarto, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa".

[modifica] Testo (in vigore) dell'art. 2622 : False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori

- Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sè o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale alla società, ai soci o ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato, a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio. La pena è da due a sei anni se, nelle ipotesi di cui al terzo comma, il fatto cagiona un grave nocumento ai risparmiatori. Il nocumento si considera grave quando abbia riguardato un numero di risparmiatori superiore allo 0,1 per mille della popolazione risultante dall'ultimo censimento ISTAT ovvero se sia consistito nella distruzione o riduzione del valore di titoli di entità complessiva superiore allo 0,1 per mille del prodotto interno lordo. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta. Nei casi previsti dai commi settimo e ottavo, ai soggetti di cui al primo comma sono irrogate la sanzione amministrativa da dieci a cento quote e l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese da sei mesi a tre anni, dall'esercizio dell'ufficio di amministratore, sindaco, liquidatore, direttore generale e dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonché da ogni altro ufficio con potere di rappresentanza della persona giuridica o dell'impresa

[modifica] Esplicazione dgli artt. 2621 e 2622 del Codic e Civile

Il cosidetto "Falso in Bilancio" consiste nelle cosiddette "false comunicazioni sociali" ovvero una rendicontazione non veritiera e corretta dei fatti aziendali accaduti e che dovrebbero essere espressi nel bilancio.

Spesso i dati monetari, ovvero le determinazioni quantitative d'azienda non sono sufficienti di per sé a qualificare l'andamento aziendale, necessitando di nota integrativa (parte integrante il Bilancio d'esercizio) ed il rendiconto finanziario.

Ciò nonostante è ancora troppo facile e conveniente alterare i contenuti "quantitativi" di un bilancio trasmettendo false informazioni agli stakeholder.

D'altronde occorre considerare che la compilazione del bilancio di una qualsiasi azienda è molto complessa, molte norme possono essere contradditorie ed interpretate in maniera diversa dal contribuente o dall'Amministrazione fiscale, per cui è sempre possibile l'errore in buona fede.

Il governo Berlusconi, con una riforma del 2002, ha inserito alcuni limiti di punibilità: al di sotto di una certa soglia, il reato viene derubricato a illecito amministrativo, al quale vengono comunque applicate severe sanzioni.

È punito:

a) Con l'arresto fino a due anni, ma la punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all'1%. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni.

b) Con la reclusione da 6 mesi a 3 anni se il fatto è commesso in danno dei soci o dei creditori (è necessaria la querela della parte offesa). Per le società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II del testo unico del 24 febbraio 1998 (ovvero le società quotate), la sanzione prevista va da uno a quattro anni, ed è perseguibile d'ufficio. La punibilità è esclusa se non altera in maniera sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o se le falsità determinano una variazione del risultato economico non superiore al 5% o una variazione del patrimonio non superiore all'1%. In quest'ultimo caso, scatta una sanzione amministrativa e l'interdizione dai pubblici uffici da sei mesi a tre anni.

c) Con la reclusione da due a sei anni, se il falso in bilancio cagiona grave nocumento ai risparmiatori. Per grave si intende il caso in cui abbia colpito lo 0,1 per mille della popolazione, basandosi sull'ultimo censimento ISTAT, ovvero se il valore dei titoli si è ridotto in misura superiore allo 0,1 per mille del PIL.