Legislatura

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In diritto costituzionale il termine legislatura è utilizzato per indicare il periodo di durata effettiva del mandato parlamentare (5 anni) per ciascuna Camera, salvo scioglimento anticipato (art. 88 Cost.), o proroga in caso di guerra (art. 60 Cost.). La prorogatio dei poteri (e non della durata in carica) di ciascuna Camera è però sancita dall'art. 61 comma II della Costituzione che prevede, per il decorso del tempo necessario all'insediamento delle nuove Camere, una proroga dei loro poteri per quanto riguarda l'ordinaria amministrazione.

La legislatura si articola in:

  • Sessioni: periodi continuativi di lavoro delle Camere compresi fra una convocazione e l'aggiornamento dei lavori.
  • Sedute: sono le singole riunioni delle Camere. Ciascuna sessione consiste di più sedute.

Dopo due anni e 6 mesi e un giorno di legislatura i Parlamentari acquistano il diritto ad una pensione vitalizia.

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